PUGLIA – Il Tar Puglia sospende l’efficacia dell’ordinanza con cui il presidente della Regione Michele Emiliano ha imposto la didattica a distanza a tutte le scuole di ogni ordine e grado dal 22 febbraio e sino al 5 marzo compreso.
La camera di consiglio è fissata al 17 marzo.
E il governatore risponde a tono: “Sto per emettere un’ordinanza che lega la temporanea sospensione della didattica in presenza ad un termine per la esecuzione della campagna vaccinale nelle scuole”.
Questo perché, appunto, nel decreto del Tar, con cui si accoglie il ricorso proposto da alcune famiglie, si stabilisce che se la ratio del provvedimento regionale impugnato è quella di consentire l’attuazione del piano vaccinale degli operatori scolastici allora dovrebbe avere “una durata di efficacia molto più lunga” e, inoltre, “dovrebbe essere prorogato o rinnovato per un periodo più lungo, la qual cosa non potrebbe che vanificare l’apporto didattico o formativo dell’anno scolastico 2020-2021 per alunni e studenti in Puglia”.
Secondo i giudici amministrativi, inoltre, l’ordinanza di Emiliano non sarebbe coerente con la classificazione del livello di gravità dell’emergenza sanitaria in Puglia, che dall’11 febbraio è zona gialla. L’ordinanza, è l’ulteriore rilievo, interviene a valle del dpcm del 14 gennaio e tuttavia essa “non motiva a sufficienza il sensibile scostamento dal livello nazionale di garanzia dell’assolvimento dei servizi scolastici”.
Se, infatti, il provvedimento regionale prevede il tetto massimo del 50% per la didattica in presenza, viceversa, nel dpcm, “il limite del 50% è una soglia al di sotto della quale deve ritenersi non sufficientemente assolto, né garantito lo standard minimo dei servizi scolastici“.
Emiliano, che insieme a Lopalco difende la scelta motivandola con la pericolosità derivante dalla circolazione delle varianti, controreplica spiegando che, in ogni caso, il testo dell’ordinanza era stato anche concordato con i sindacati. E, pertanto, ora, fa sapere, “adotterò immediatamente un’altra ordinanza che, tenendo conto dei rilievi del giudice, tuteli comunque la vita del personale scolastico agganciando la durata della campagna vaccinale per le scuole al periodo di vigenza della ordinanza, rimuovendo il limite del 50% alla presenza contemporanea nelle classi. Verrà comunque reintrodotto il diritto alla scelta della didattica integrata a distanza da parte delle famiglie che ne faranno richiesta nell’esercizio del diritto alla salute di ciascuno studente e della famiglia stessa per evitare che qualcuno possa essere costretto da interpretazioni errate a frequentare in presenza nonostante la grave pandemia in atto”.
Questa mossa, spiega, è volta a evitare “che domani le scuole siano improvvisamente invase, in mancanza di provvedimenti di regolazione sanitaria, da tutti gli studenti in presenza con danno gravissimo per la salute del personale scolastico in piena pandemia da variante inglese che ormai sta sostituendo le altre meno pericolose e meno contagiose”.