LECCE – Il Giudice del Lavoro ha condannato la Tekneko srl per “condotta antisindacale”: il Tribunale ha infatti accolto il ricorso ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori proposto dalla Funzione Pubblica Cgil Lecce, assistita dall’avvocato Fabrizio Cananiello.
L’azienda, che impiega circa 100 lavoratori nella raccolta di rifiuti urbani nell’Aro Lecce 9, si è insediata da circa un anno nel distretto di dieci comuni con ente capofila Casarano.
I fatti denunciati risalgono al mese di dicembre quando, a seguito della proclamazione dello sciopero da parte del segretario provinciale della Fp Cgil, Paolo Taurino, e delle Rsu aziendali per il 14 dicembre, l’azienda “pretendeva, in via preventiva, di conoscere la volontà dei lavoratori di aderire o meno allo sciopero, facendo sottoscrivere loro una dichiarazione in tal senso”, sottolinea Cgil.
Per la Fp Cgil il comportamento messo in atto da Tekneko rivestiva i caratteri dell’antisindacalità (violazione della libertà sindacale e dell’esercizio del diritto di sciopero). Da qui il ricorso. Il Giudice del Lavoro Luca Buccheri, accogliendo il ricorso del sindacato, ha riconosciuto che la condotta aziendale “attuata nei giorni 11 e 12.12.20 di chiedere al singolo dipendente preventiva e scritta dichiarazione di adesione o meno allo sciopero indetto da o.s. Fp Cgil sia lesiva della libertà sindacale”, rinvenendo nella “richiesta ‘informativa’ operata” da Tekneko “i tratti di atteggiamento datoriale risalente”, che depotenzia il ruolo del sindacato.
Nello specifico, “la richiesta “diretta” – si legge nella sentenza – incide sulla libertà di azione di ricorrente in quanto ne svilisce peso e ruolo, nel frangente di esercizio dello strumento principale di lotta sindacale; la sua portata sulla rappresentazione in capo all’aderente circa il ruolo della o.s. è di natura pericolosa, perché lo costringe ad un confronto immediato e
diretto con la parte intrinsecamente rivestente un “metus”, depotenziando il ruolo della o.s”.
Il Giudice del Lavoro ha pertanto ordinato all’azienda di “astenersi in futuro da tale richiesta in caso di proclamazione di sciopero”, disposto la pubblicazione della sentenza sul sito internet del Ministero della Giustizia per trenta giorni, condannato l’azienda alla refusione delle spese di giudizio in favore della Fp Cgil.